termini di servizio
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI UNITED SALON TECHNOLOGIES GMBH PER I NEGOZI UST
§ 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Tutte le forniture, prestazioni e offerte della United Salon Technologies GmbH (di seguito denominata "Venditore") sono regolate esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di fornitura. Queste ultime sono parte integrante di tutti i contratti che il venditore stipula con i propri partner contrattuali (di seguito denominati "committenti") in merito alle forniture o ai servizi da lui offerti. Esse si applicano anche a tutte le future forniture, prestazioni o offerte al committente, anche se non vengono concordate nuovamente in modo separato.
1.2 Le condizioni commerciali del committente o di terzi non trovano applicazione, anche se il venditore non le contesta separatamente nei singoli casi. Anche se il venditore fa riferimento a una lettera che contiene o rimanda alle condizioni commerciali del committente o di terzi, ciò non implica l'accettazione della validità di tali condizioni commerciali. Si respinge espressamente qualsiasi divieto di cessione in contrasto con quanto sopra. Siamo autorizzati a cedere i crediti derivanti dal nostro rapporto commerciale.
§ 2 Offerta e stipula del contratto
2.1 Tutte le offerte del venditore sono soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti o contengano un determinato termine di accettazione. Il venditore può accettare ordini o commesse entro 14 giorni dal loro ricevimento.
2.2 Per i rapporti giuridici tra il venditore e il committente è determinante esclusivamente il contratto di acquisto stipulato per iscritto, comprese le presenti condizioni generali di fornitura. Esso riporta integralmente tutti gli accordi tra le parti contraenti relativi all'oggetto del contratto. Le promesse verbali del venditore prima della stipula del presente contratto non sono giuridicamente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contraenti sono sostituiti dal contratto scritto, a meno che non risulti espressamente da essi che continuano ad avere efficacia vincolante.
2.3 Le integrazioni e le modifiche agli accordi stipulati, comprese le presenti Condizioni generali di fornitura, devono essere redatte in forma scritta per essere efficaci. Ad eccezione degli amministratori delegati o dei procuratori, i dipendenti del venditore non sono autorizzati a stipulare accordi verbali che si discostino dall'accordo scritto. Ai fini del rispetto della forma scritta è sufficiente la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione, in particolare via fax o e-mail, a condizione che venga trasmessa la copia della dichiarazione firmata.
2.4 Le indicazioni fornite dal venditore relative all'oggetto della fornitura o della prestazione (ad es. pesi, dimensioni, valori d'uso, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) nonché le relative rappresentazioni (ad es. disegni e illustrazioni) sono da considerarsi solo approssimative, a meno che l'idoneità all'uso previsto dal contratto non richieda una corrispondenza esatta. Non costituiscono caratteristiche qualitative garantite, ma descrizioni o identificazioni della fornitura o della prestazione. Sono ammesse divergenze usuali nel commercio e divergenze dovute a disposizioni di legge o che rappresentano miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti, purché non compromettano l'idoneità all'uso previsto dal contratto.
2.5 Il venditore si riserva la proprietà o il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi da lui presentati, nonché sui disegni, le illustrazioni, i calcoli, i prospetti, i cataloghi, i modelli, gli strumenti e gli altri documenti e mezzi ausiliari messi a disposizione del committente. Il committente non può, senza l'esplicito consenso del venditore, rendere accessibili a terzi tali oggetti, né come tali né nel loro contenuto, né divulgarli, utilizzarli o riprodurli autonomamente o tramite terzi. Su richiesta del venditore, il committente è tenuto a restituire integralmente tali oggetti al venditore e a distruggere eventuali copie realizzate, qualora non siano più necessari per il regolare svolgimento dell'attività commerciale o qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto. È esclusa da tale disposizione la memorizzazione di dati forniti in formato elettronico ai fini della consueta protezione dei dati.
§ 3 Prezzi e pagamento
3.1 I prezzi si applicano alla gamma di servizi e forniture indicati nelle conferme d'ordine. I servizi aggiuntivi o speciali saranno fatturati separatamente. I prezzi sono espressi in euro franco fabbrica, esclusi imballaggio, IVA (in vigore al momento della fatturazione), dazi doganali per le esportazioni, tasse e altri oneri pubblici.
3.2 Gli importi delle fatture devono essere pagati entro trenta giorni senza alcuna detrazione, salvo diversamente concordato per iscritto. Le coordinate bancarie sono riportate sulla fattura. La data di pagamento è determinata dalla data di ricezione da parte del venditore. Il pagamento tramite assegno è escluso, salvo diversamente concordato in singoli casi. Se il committente non effettua il pagamento alla scadenza, sugli importi insoluti matureranno interessi del 5% annuo a partire dalla data di scadenza; resta fermo il diritto di richiedere interessi più elevati e ulteriori danni in caso di mora. In caso di mora con più di un debito, tutti i crediti nei confronti del committente saranno immediatamente esigibili. Si applicano gli interessi di mora previsti dalla legge.
3.3 La compensazione con contropretese del committente o la ritenzione di pagamenti a causa di tali pretese è ammessa solo nella misura in cui le contropretese siano incontestate o legalmente accertate o derivino dallo stesso ordine in base al quale è stata effettuata la fornitura in questione.
3.4 Il venditore ha il diritto di eseguire o fornire le consegne o le prestazioni ancora in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie, qualora dopo la conclusione del contratto venga a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre in modo significativo la solvibilità del committente e che potrebbero compromettere il pagamento dei crediti in sospeso del venditore da parte del committente derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (compresi altri ordini singoli ai quali si applica lo stesso contratto quadro).
§ 4 Consegna e tempi di consegna
4.1 Le consegne vengono effettuate franco fabbrica.
4.2 I termini e le scadenze previsti dal venditore per le consegne e le prestazioni sono sempre da intendersi approssimativi, a meno che non sia stato espressamente concordato o concordato un termine o una scadenza fissi. Se è stata concordata la spedizione, i termini e le scadenze di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.
4.3 Il venditore può – fatti salvi i suoi diritti derivanti dal ritardo del committente – richiedere al committente una proroga dei termini di consegna e di prestazione o un rinvio delle date di consegna e di prestazione per il periodo in cui il committente non adempie ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del venditore. 4.4 Clausola ICC sulla forza maggiore ("clausola di forza maggiore"):
4.4.1 Definizione: per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza ("evento di forza maggiore") che impedisce a una parte di adempiere a uno o più dei propri obblighi contrattuali derivanti dal contratto, se e nella misura in cui la parte interessata dall'impedimento ("parte interessata") dimostri che:
4.4.1.1 tale impedimento sia al di fuori del suo ragionevole controllo; e 4.4.1.2 al momento della stipula del contratto non fosse ragionevolmente prevedibile; e 4.4.1.3 gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata.
4.4.2 Inadempimento da parte di terzi: se una parte contraente non adempie a uno o più dei propri obblighi contrattuali a causa di un inadempimento da parte di un terzo incaricato dell'esecuzione dell'intero contratto o di parte di esso, tale parte contraente può invocare la forza maggiore solo nella misura in cui i requisiti per l'accettazione dell'esistenza di forza maggiore, come definiti al punto 4.4.1, si applicano non solo alla parte contraente, ma anche al terzo.
4.4.3 Presunti eventi di forza maggiore: fino a prova contraria, si presume che i seguenti eventi che riguardano una delle parti soddisfino i requisiti per l'accettazione della forza maggiore ai sensi dei paragrafi 4.4.1.1 e 4.4.1.2. In tal caso, la parte interessata deve solo dimostrare che il requisito di cui al paragrafo 4.4.1.3 è effettivamente soddisfatto: - guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, attacchi, azioni di nemici stranieri, mobilitazione militare su larga scala; - guerra civile, sommosse, ribellioni e rivoluzioni, prese di potere militari o di altro tipo, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggi o pirateria; - restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni; - atti ufficiali legittimi o illegittimi, ottemperanza a leggi o ordinanze governative, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; - pestilenza, epidemia, pandemia (in particolare COVID-19), catastrofe naturale o evento naturale estremo; - esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei mezzi di trasporto, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi, dell'energia o delle materie prime; - agitazioni sindacali generali quali boicottaggi, scioperi e serrate, scioperi bianchi, occupazioni di fabbriche ed edifici.
4.4.4 Notifica: la parte interessata deve informare immediatamente l'altra parte dell'evento.
4.4.5 Conseguenze di forza maggiore: una parte che invoca con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali e da qualsiasi obbligo di risarcimento danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto; ciò vale tuttavia solo se lo comunica immediatamente. Se la comunicazione non viene effettuata immediatamente, l'esonero avrà effetto solo a partire dal momento in cui la comunicazione perviene all'altra parte. L'altra parte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se si presume effettivamente che si tratti di un caso di forza maggiore, a partire dal momento della comunicazione.
4.4.6 Impedimento temporaneo: se l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato è temporaneo, le conseguenze di cui al §4.4.5 si applicano solo fintantoché l'impedimento invocato impedisce alla parte interessata di adempiere ai propri obblighi contrattuali. La parte interessata deve informare l'altra parte non appena l'impedimento non ostacola più l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.
4.4.7 Obbligo di mitigazione: la parte interessata è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli per limitare gli effetti dell'evento invocato nell'adempimento del contratto.
4.4.8 Risoluzione del contratto: se la durata dell'impedimento invocato comporta per le parti contrattuali la sostanziale perdita di quanto esse potevano legittimamente aspettarsi in virtù del contratto, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il contratto in questione dandone comunicazione all'altra parte entro un termine ragionevole. Salvo diversamente concordato, le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da ciascuna delle parti se la durata dell'impedimento ha superato i 120 giorni.
4.4.9 Arricchimento ingiustificato: se il §4.4.8 è applicabile e una parte contraente ha ottenuto un vantaggio dall'adempimento del contratto prima della risoluzione dello stesso a causa di un'azione dell'altra parte contraente, essa è tenuta a versare all'altra parte una somma di denaro pari al valore del vantaggio ottenuto.
4.5 Clausola di forza maggiore ICC: 4.5.1 Una parte contraente è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali anche se gli eventi hanno reso tale adempimento più difficile di quanto potesse essere ragionevolmente previsto al momento della stipula del contratto. 4.5.2 Se una parte contraente dimostra, nonostante il § 4.5.1, che: - l'ulteriore adempimento dei propri obblighi contrattuali è impossibile a causa di un evento al di fuori del proprio ragionevole controllo, che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della stipula del contratto; e che - la parte contraente non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, le parti sono tenute a negoziare, entro un termine ragionevole dalla rivendicazione della presente clausola, condizioni contrattuali alternative che consentano di superare adeguatamente le conseguenze dell'evento. 4.5.3 Se si applica il § 4.5.2, ma le parti non sono state in grado di concordare condizioni contrattuali alternative ai sensi di tale paragrafo, la parte che invoca la presente clausola ha il diritto di risolvere il contratto, ma non può richiedere un adeguamento da parte del giudice o dell'arbitro senza il consenso dell'altra parte.
4.6 Il venditore ha diritto a effettuare consegne parziali solo se la consegna parziale è utilizzabile dal committente nell'ambito dello scopo contrattuale, se la consegna della merce restante ordinata è garantita e se ciò non comporta per il committente spese aggiuntive o costi supplementari significativi (a meno che il venditore non si dichiari disposto ad assumersi tali costi).
4.7 Se il venditore è in ritardo con una consegna o una prestazione o se, per qualsiasi motivo, gli è impossibile effettuare una consegna o una prestazione, la responsabilità del venditore per il risarcimento dei danni è limitata ai sensi del § 8 delle presenti Condizioni generali di fornitura.
§ 5 Spedizione e trasferimento del rischio
5.1 Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è Solingen, salvo diversamente specificato.
5.2 Il tipo di spedizione e l'imballaggio sono a discrezione del venditore.
5.3 Il rischio passa al committente al più tardi al momento della consegna dell'oggetto della fornitura (fa fede l'inizio delle operazioni di carico) allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati dell'esecuzione della spedizione. Ciò vale anche in caso di consegne parziali o se il venditore ha assunto altri servizi (ad es. spedizione o installazione). Se la spedizione o la consegna subiscono un ritardo a causa di una circostanza imputabile al committente, il rischio passa al committente a partire dal giorno in cui l'oggetto della fornitura è pronto per la spedizione e il venditore lo ha comunicato al committente.
5.4 I costi di magazzinaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico del committente. In caso di magazzinaggio da parte del venditore, i costi di magazzinaggio ammontano allo 0,25% dell'importo fatturato degli articoli da magazzinare per ogni settimana trascorsa. Ci riserviamo il diritto di far valere e dimostrare costi di magazzinaggio superiori o inferiori.
5.5 La spedizione sarà assicurata dal venditore solo su espressa richiesta del committente e a sue spese contro furto, rottura, danni da trasporto, incendio e acqua o altri rischi assicurabili.
5.6 Qualora sia prevista un'accettazione, la merce acquistata si considera accettata quando - la consegna è stata completata, - il venditore ne ha informato il committente facendo riferimento alla finzione di accettazione ai sensi del presente § 5.6 e lo ha invitato all'accettazione, - sono trascorsi 10 giorni lavorativi dalla consegna o il committente ha iniziato a utilizzare l'oggetto acquistato e, in questo caso, sono trascorsi 5 giorni lavorativi dalla consegna e - il committente ha omesso l'accettazione entro tale termine per un motivo diverso da un difetto segnalato al venditore che rende impossibile o compromette in modo significativo l'utilizzo dell'oggetto acquistato.
§ 6 Diritto di recesso
6.1 In qualità di consumatori, avete il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione. Tale diritto non si applica agli imprenditori.
6.2 Il termine di recesso è di 14 giorni a partire dal giorno 6.2.1 nel caso di un contratto di acquisto: in cui voi o un terzo da voi designato, che non sia il vettore, avete preso possesso della merce; 6.2.2 nel caso di un contratto relativo a più beni ordinati in un unico ordine e consegnati separatamente: il giorno in cui voi o un terzo da voi designato, che non sia il vettore, avete preso possesso dell'ultimo bene; 6.2.3 nel caso di un contratto per la consegna di una merce in più spedizioni parziali o pezzi: nel momento in cui Lei o un terzo da Lei designato, che non sia il vettore, ha preso possesso dell'ultima spedizione parziale o dell'ultimo pezzo; 6.2.4 nel caso di un contratto per la consegna regolare di merci per un periodo di tempo determinato: nel momento in cui voi o un terzo da voi designato, che non sia il vettore, avete preso possesso della prima merce. Per esercitare il vostro diritto di recesso, dovete comunicarci (United Salon Technologies GmbH, Servizio clienti, Ketzberger Str. 34, 42653 Solingen, Germania,ust, +49 212 658625) della vostra decisione di recedere dal presente contratto mediante una dichiarazione esplicita (ad esempio una lettera inviata per posta, un fax o un'e-mail). A tal fine potete utilizzare il modulo di recesso allegato, che tuttavia non è obbligatorio.
6.3 Per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del termine di recesso.
6.4 Conseguenze del recesso: 6.4.1 Se recedi dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da te, comprese le spese di consegna (ad eccezione dei costi aggiuntivi derivanti dalla tua scelta di un tipo di consegna diverso dalla consegna standard più economica da noi offerta) senza indugio e al più tardi entro 14 giorni dal giorno in cui abbiamo ricevuto la comunicazione del tuo recesso dal presente contratto. Per questo rimborso utilizzeremo lo stesso mezzo di pagamento che hai utilizzato per la transazione originale, salvo diversamente concordato con te; in nessun caso ti saranno addebitati costi per questo rimborso. Possiamo rifiutare il rimborso fino a quando non avremo ricevuto la merce o fino a quando non avrete fornito la prova di averla restituita, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.Devi restituirci o consegnarci la merce immediatamente e in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato il recesso dal presente contratto (United Salon Technologies GmbH, Servizio clienti, Ketzberger Str. 34, 42653 Solingen, Germania). Il termine è rispettato se spedisci la merce prima della scadenza del periodo di 14 giorni. 6.4.2 Se utilizzate un'etichetta di reso fornita da noi, la restituzione è gratuita. Le etichette di reso possono essere richieste in qualsiasi momento al nostro servizio clienti (ust). Se non utilizzate la nostra etichetta di reso, sarete responsabili dei costi diretti della restituzione della merce.
6.5 Il diritto di recesso è escluso nel caso di fornitura di beni non prefabbricati, la cui produzione sia determinata da una scelta o da una determinazione individuale da parte del cliente, o che siano chiaramente personalizzati in base alle esigenze personali del cliente.
6.6 Modello di modulo di recesso: se desiderate recedere dal contratto, compilate questo modulo e rispeditelo a: All'attenzione di United Salon Technologies GmbH Servizio clienti Ketzberger Str. 34 42653 Solingen Germania/Germanyust Con la presente io/noi recedo/recediamo dal contratto da me/noi stipulato per l'acquisto dei seguenti beni/la fornitura dei seguenti servizi:__________________________________________________________ Ordinato il _________________________, ricevuto il _______________________________________________________ Nome del/dei consumatore/i(i):____________________________________________________________________________ Indirizzo del/dei consumatore/i:__________________________________________________________________________ Firma del/dei consumatore/i, solo in caso di comunicazione su carta:_______________________________________________________________________________________________ Luogo, data:____________________________________________________________________________________________
§ 7 Garanzia, difetti materiali
7.1 Se il committente è un imprenditore, gli articoli consegnati devono essere esaminati attentamente subito dopo la consegna al committente o al terzo da lui designato. Essi si considerano approvati dall'acquirente per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili in caso di un'ispezione immediata e accurata, se il venditore non riceve una denuncia scritta dei difetti entro sei giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda altri difetti, gli articoli consegnati si considerano approvati dall'acquirente se il reclamo non perviene al venditore entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui il difetto è stato riscontrato; se il difetto era già evidente in precedenza durante il normale utilizzo, tale momento precedente è determinante per l'inizio del termine di reclamo. Su richiesta del venditore, un articolo contestato deve essere rispedito al venditore franco di porto. In caso di reclamo giustificato, il venditore rimborsa i costi della spedizione più economica; ciò non vale se i costi aumentano perché l'articolo consegnato si trova in un luogo diverso da quello di destinazione.
7.2 In caso di difetti materiali degli articoli consegnati, il venditore è tenuto e autorizzato, a sua discrezione, entro un termine ragionevole, a riparare o sostituire la merce. In caso di fallimento, ovvero impossibilità, irragionevolezza, rifiuto o ritardo irragionevole della riparazione o della sostituzione, il committente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto.
7.3 Se un difetto è imputabile al venditore, il committente può richiedere un risarcimento danni alle condizioni specificate al § 8.
7.4 In caso di difetti di componenti di altri produttori che il venditore non può eliminare per motivi di licenza o di fatto, il venditore potrà, a sua discrezione, far valere i propri diritti di garanzia nei confronti dei produttori e dei fornitori per conto del committente o cederli al committente. In caso di tali difetti, i diritti di garanzia nei confronti del venditore sussistono, alle altre condizioni e in conformità alle presenti condizioni generali di fornitura, solo se l'esecuzione giudiziaria dei suddetti diritti nei confronti del produttore e del fornitore non ha avuto esito positivo o è destinata a fallire, ad esempio a causa di insolvenza. Durante la durata del contenzioso, la prescrizione dei relativi diritti di garanzia del committente nei confronti del venditore è sospesa.
7.5 La garanzia decade se il committente modifica l'oggetto della fornitura senza il consenso del venditore o lo fa modificare da terzi e ciò rende impossibile o eccessivamente difficile l'eliminazione dei difetti. In ogni caso, il committente è tenuto a sostenere i costi aggiuntivi derivanti dalla modifica per l'eliminazione dei difetti.
7.6 La consegna di articoli usati concordata con il committente in singoli casi avviene nei confronti di imprenditori con esclusione di qualsiasi garanzia per difetti materiali. 7.6.1 Il periodo di garanzia nei confronti degli imprenditori è di un anno dalla consegna o, qualora sia necessaria un'accettazione, dall'accettazione. Tale termine non si applica alle richieste di risarcimento danni del committente derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o da violazioni intenzionali o gravemente negligenti degli obblighi da parte del venditore o dei suoi ausiliari, che sono soggette a prescrizione secondo le disposizioni di legge. 7.6.2 I diritti di garanzia dei consumatori cadono in prescrizione secondo i termini previsti dalla legge.
§ 8 Responsabilità per risarcimento danni per colpa
8.1 La responsabilità del venditore per il risarcimento dei danni, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e atto illecito, è limitata, nella misura in cui si tratti di colpa, in conformità al presente § 8.
8.2 Il venditore non è responsabile in caso di semplice negligenza dei propri organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari, purché non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Sono essenziali ai fini del contratto l'obbligo di consegna e installazione puntuale dell'oggetto della fornitura, la sua assenza di vizi giuridici e di vizi materiali che ne compromettono in modo più che irrilevante la funzionalità o l'idoneità all'uso, , nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che devono consentire al committente l'utilizzo contrattuale dell'oggetto della fornitura o che hanno lo scopo di proteggere l'incolumità fisica o la vita del personale del committente o di proteggere la sua proprietà da danni significativi.
8.3 Nella misura in cui il venditore è responsabile per il risarcimento dei danni ai sensi del § 8.2, tale responsabilità è limitata ai danni che il venditore ha previsto al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere applicando la diligenza usuale. I danni indiretti e consequenziali derivanti da difetti dell'oggetto della fornitura sono inoltre risarcibili solo nella misura in cui tali danni siano tipicamente prevedibili in caso di utilizzo conforme dell'oggetto della fornitura.
8.4 In caso di responsabilità per semplice negligenza, l'obbligo di risarcimento del venditore per danni materiali e ulteriori danni patrimoniali che ne derivano è limitato alla somma assicurata dall'assicurazione di responsabilità civile aziendale pari a 3.000.000,00 € per ogni sinistro, anche se si tratta di una violazione di obblighi contrattuali essenziali.
8.5 Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri ausiliari del venditore.
8.6 Qualora il venditore fornisca informazioni tecniche o consulenze e tali informazioni o consulenze non rientrino nell'ambito delle prestazioni da lui dovute e concordate contrattualmente, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
8.7 Le limitazioni di cui al presente § 8 non si applicano alla responsabilità del venditore per comportamento doloso, per caratteristiche garantite, per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
§ 9 Riserva di proprietà
9.1 La riserva di proprietà concordata di seguito serve a garantire tutti i crediti attuali e futuri del venditore nei confronti del committente derivanti dal rapporto di fornitura esistente tra le parti contraenti (compresi i crediti di saldo derivanti da un rapporto di conto corrente limitato a tale rapporto di fornitura). Nei confronti dei consumatori, la riserva di proprietà è limitata ai crediti (prezzo di acquisto) derivanti dal contratto di acquisto sottostante.
9.2 La merce consegnata dal venditore al committente rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. La merce e la merce che la sostituisce ai sensi delle seguenti disposizioni, soggetta a riserva di proprietà, è denominata di seguito "merce soggetta a riserva di proprietà".
9.3 Il committente custodisce gratuitamente la merce soggetta a riserva di proprietà per conto del venditore.
9.4 Il committente ha il diritto revocabile di vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito di regolari transazioni commerciali fino al verificarsi del caso di realizzo (§ 9.8). I crediti derivanti dalla rivendita per il pagamento del prezzo di acquisto sono ceduti al venditore. Non sono ammesse costituzioni in pegno e cessioni a titolo di garanzia.
9.5 In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, il committente cede sin d'ora al venditore, a titolo di garanzia, il credito che ne deriva nei confronti dell'acquirente, in caso di comproprietà del venditore sulla merce soggetta a riserva di proprietà in proporzione alla quota di comproprietà. Lo stesso vale per altri crediti che sostituiscono la merce soggetta a riserva di proprietà o che sorgono in altro modo in relazione alla merce soggetta a riserva di proprietà, come ad esempio diritti assicurativi o diritti derivanti da atti illeciti in caso di perdita o distruzione. Il venditore autorizza il committente in modo revocabile a riscuotere in proprio nome i crediti ceduti al venditore. Il venditore può revocare tale autorizzazione all'incasso solo in caso di realizzo. Se tra il venditore e il committente esiste un rapporto di conto corrente ai sensi del § 355 HGB (Codice commerciale tedesco), la cessione anticipata si riferisce anche al saldo riconosciuto. La lavorazione o la trasformazione della merce acquistata da parte del committente viene sempre effettuata per conto del venditore. Se la merce acquistata viene mescolata con altri oggetti non appartenenti al venditore, quest'ultimo acquisisce la comproprietà della nuova merce in proporzione al valore della merce acquistata rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della miscelazione. Se la merce del committente è da considerarsi merce principale, il committente deve trasferire al venditore la comproprietà in proporzione. Per far valere la riserva di proprietà non è necessario recedere dal contratto, a meno che il committente non sia un consumatore.
9.6 Qualora terzi abbiano accesso alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare mediante pignoramento, il committente dovrà segnalare immediatamente la proprietà del venditore e informare quest'ultimo al riguardo, al fine di consentirgli di far valere i propri diritti di proprietà. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare al venditore le spese giudiziarie o extragiudiziarie sostenute in tale contesto, il committente ne sarà responsabile nei confronti del venditore.
9.7 Il venditore svincolerà la merce soggetta a riserva di proprietà nonché i beni o i crediti che la sostituiscono, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 50% l'importo dei crediti garantiti. La scelta dei beni da svincolare spetta al venditore.
9.8 Se il venditore recede dal contratto a causa di un comportamento del committente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento (caso di escussione), ha il diritto di richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà.
§ 10 Disposizioni finali
10.1 Se il committente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico o se non ha un foro competente generale nella Repubblica Federale Tedesca, il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il venditore e il committente è, a scelta del venditore, Solingen o la sede del committente. In questi casi, tuttavia, Solingen è il foro competente esclusivo per le azioni legali contro il venditore. Le disposizioni di legge imperative in materia di fori competenti esclusivi rimangono invariate da questa regolamentazione.
10.2 I rapporti tra il venditore e il committente sono regolati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale Tedesca. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11.4.1980 (CISG).
10.3 Qualora il contratto o le presenti Condizioni generali di fornitura contengano lacune normative, per colmare tali lacune si considerano concordate quelle disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto e allo scopo delle presenti Condizioni generali di fornitura, se fossero state a conoscenza della lacuna normativa.
Solingen, 01/07/2023
United Salon Technologies GmbH